Art. 7.
(Presidente dell'autorità portuale).

      1. All'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con il presidente della regione interessata. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3:

              1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) determina, in conformità del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, la destinazione delle banchine, degli specchi acquei e degli spazi a terra e le preferenze negli accosti delle navi e dei galleggianti per particolari esigenze

 

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commerciali in deroga alla regola dell'ordine di arrivo, sentita in ogni caso l'autorità marittima, la quale vigila sui movimenti e la sosta delle navi e dei galleggianti e per urgenti motivi di sicurezza può disporre in difformità da tali determinazioni, con l'obbligo di riferire immediatamente all'autorità portuale»;

              2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo e del patrimonio statale in consegna all'autorità portuale e le aree e i beni appartenenti all'autorità stessa, esercitando per le aree e i beni del demanio marittimo le attribuzioni stabilite dagli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e dalle relative norme di attuazione, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia compatibili con le disposizioni della presente legge o in essa esplicitamente richiamate»;

              3) la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

          «i) rilascia le concessioni demaniali e ne stabilisce la durata e il canone secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), della presente legge, applicando le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sentito il comitato portuale quando la durata della concessione sia superiore a quattro anni;

          i-bis) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e in particolare rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli, previa deliberazione del comitato portuale quando esse abbiano durata superiore a quattro anni e sentito il comitato portuale quando abbiano durata inferiore, in questo secondo caso stabilendo direttamente la durata medesima e

 

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l'ammontare dei relativi canoni, anche secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3»;

              4) alla lettera l), le parole: «dell'associazione del lavoro portuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agenzia».