1. All'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con il presidente della regione interessata. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3:
1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) determina, in conformità del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, la destinazione delle banchine, degli specchi acquei e degli spazi a terra e le preferenze negli accosti delle navi e dei galleggianti per particolari esigenze
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo e del patrimonio statale in consegna all'autorità portuale e le aree e i beni appartenenti all'autorità stessa, esercitando per le aree e i beni del demanio marittimo le attribuzioni stabilite dagli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e dalle relative norme di attuazione, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia compatibili con le disposizioni della presente legge o in essa esplicitamente richiamate»;
3) la lettera i) è sostituita dalle seguenti:
«i) rilascia le concessioni demaniali e ne stabilisce la durata e il canone secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), della presente legge, applicando le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sentito il comitato portuale quando la durata della concessione sia superiore a quattro anni;
i-bis) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e in particolare rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli, previa deliberazione del comitato portuale quando esse abbiano durata superiore a quattro anni e sentito il comitato portuale quando abbiano durata inferiore, in questo secondo caso stabilendo direttamente la durata medesima e
4) alla lettera l), le parole: «dell'associazione del lavoro portuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agenzia».